54% | China (13) | |
21% | United States (5) | |
8% | Canada (2) | |
4% | Italy (1) | |
4% | Russia (1) |
Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
solidi urbani e assimilati
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento.
Il presente Regolamento disciplina l’adozione, l’applicazione e la riscossione volontaria e
coattiva della tariffa sull’igiene ambientale (appresso denominata anche “tariffa” o “T.I.A.”) in
conformità dell’art. 238 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e relativi atti normativi di applicazione, in
prosieguo denominato codice dell’ambiente.
Il presente regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in
base alla loro capacità di produzione dei rifiuti urbani.
Art. 2 - Norme di rinvio.
Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione
dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente
trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne
possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.
Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere
di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l’obbligo di apportare gli opportuni
adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 (sei) dalla entrata in vigore delle nuove previsioni.
Sono fatti salvi i limiti dell’autonomia normativa di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs.
18.8.2000, n. 267.
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