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VOTO ASSISTITO

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Gli elettori fisicamente impediti che si trovano nell’impossibilità di esprimere da soli il proprio voto possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale da persona di loro fiducia scelta fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica.

In caso di impedimento temporaneo, l'elettore può richiedere la certificazione necessaria da esibire al seggio richiedendola a medici specificamente incaricati dalla A.S.L. nei giorni immediatamente precedenti l'elezione.

Nel caso di impedimento permanente, l'elettore può richiedere all'Ufficio Elettorale del Comune di apporre sulla propria tessera elettorale l'annotazione permanente di avente diritto al voto assistito che consiste nell'apposizione di un timbro con la dicitura AVD. Tale annotazione, avendo carattere permanente permette all’elettore di essere sempre accompagnato. Gli interessati possono richiedere l'apposizione del timbro AVD al Responsabile dell’Ufficio elettorale presentando la seguente documentazione:

  1. Modulo di richiesta, debitamente compilato e firmato

  2. Documento di identità

  3. Tessera elettorale personale rilasciata dal Comune

  4. Certificato medico rilasciato dall'incaricato ASL attestante l'impossibilità ad esprimere personalmente il diritto di voto.

Per il rilascio dei certificati il richiedente deve presentarsi presso l’ ASL negli orari in cui è prevista la presenza del medico specificamente incaricato, possibilmente esibendo la documentazione sanitaria in proprio possesso (es. referti specialistici oculistici, verbali di invalidità civile, cartelle cliniche ecc.).

Per gli elettori non vedenti che vogliono essere ammessi al voto assistito è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, se, all'interno del libretto , sia indicata la categoria "ciechi civili" e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07 che attestano la cecità assoluta del titolare. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 4 1,terzo comma, del testo unico n. 570 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: "Accompagnatore (data, sigla del presidente)", senza apporre il bollo della sezione. Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve: - richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore; - accertarsi, con apposita richiesta all'interessato, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. CON SUCCESSIVI AVVISI SARANNO PUBBLICATI GLI ORARI  E I GIORNI NEI QUALI I MEDICI FARANNO SERVIZIO PRESSO L’ASL.

Allegati:
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Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 17 Aprile 2019 08:55 )
 
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