54% | China (13) | |
21% | United States (5) | |
8% | Canada (2) | |
4% | Italy (1) | |
4% | Russia (1) |
1. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata. Nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito, in conformità e con la procedura e le modalità previste dall'art. 44, comma 8, del D. L.vo 15-11-1993 n. 507, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 mt tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.
2. E' determinata in anni 20 la durata degli atti di concessione o autorizzazione per accessi, diramazioni e passi carrabili.
3. E' ritenuta definitivamente assolta la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili, mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo.
4. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da à accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
Responsabile del provvedimento finale: Frediani Tania - email t.frediani@comune.certaldo.fi.it
Responsabile del procedimento: Romagnoli Sandra - email s.romagnoli@comune.certaldo.fi.it