L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residente nel territorio dello Stato.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di stipula del contratto di locazione finanziaria.
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
L'art. 1 del d.l. 27/05/2008 n. 93, convertito dalla Legge 126/2008, stabilisce l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze così come definite dal regolamento ici vigente, con esclusione delle unità immobiliari classificate catastalmente come A01 - A08 e A09.
Sono assimilati all'abitazione principale e quindi esenti dall'imposta ICI:
- le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti e affini di primo grado in linea retta (come previsto dal vigente regolamento)
- le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale.
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- gli immobili regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP)
La dichiarazione ICILa scadenza per la presentazione delle denunce originarie e/o di variazione per l'anno 2010 è quella di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. La dichiarazione ICI deve essere presentata se:
- Gli immobili godono di riduzione dell'imposta:
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
- Gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
- L'Ente non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria:
- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area edificabile;il terreno è divenuto area edificabile o viceversa;
- l'area è divenuta edificabile a seguito di demolizione del fabbricato;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) in via provvisoria;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
- l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi della case popolari (IACP)e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- l'immobile ha acquistato o ha perso le caratteristiche della ruralità;
- per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo catastale D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazioni per modifiche strutturali oppure per cambio di destinazione d'uso (DOCFA);
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto d'abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
- l'immobile è di interesse storico o artistico;
- le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al DLvo 9/11/1998 n. 427 (multiproprietà);
- l'immobile è posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Torna suAliquote e detrazioni ICI per l'anno 2011 Ai sensi dell'art. 169 della Legge n. 296 del 27.12.06 sono prorogate, per l'anno 2011, le aliquote previste nella Delibera C.C. n. 17 del 14.03.07.
L'aliquota applicabile per abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (edifici di pregio, ville, castelli) è del
6,5 per mille, la detrazioni € 139,45L'aliquota ORDINARIA: 7 per mille
L'aliquota per alloggi concessi in locazione con contratto concordato: 2 per mille (ai sensi art.2 comma 3 e art. 5 comma 1 Legge n. 431 del 09.12.1998).
Sono considerate pertinenze C6, C7, C2.
Le modalità per l'applicazione della maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo iscritta in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono stabilite nella Delibera C.C. n. 17 del 14.03.2007.
L'art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 stabilisce l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili d ell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende quella dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992.
L'esenzione è estesa alle seguenti unità immobiliari assimilate all'abitazione principale:
- alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini di primo grado in linea retta (come previsto dal vigente regolamento)
- le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- agli immobili degli Iacp, regolarmente assegnati;
- all'immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale.
non usufruiscono dell’esclusione gli immobili classificabili nelle categorie catastali A1(abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Torna su PagamentoIl versamento dell'imposta dovrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale di Certaldo, - Cassa di Risparmio di S. Miniato, Filiale di Certaldo - V.le G. Matteotti o presso qualsiasi ufficio postale, con bollettini intestati a COMUNE DI CERTALDO - ICI - SERVIZIO TESORERIA - P.zza Boccaccio, 13 - 50052 CERTALDO - c.c.p. n.413500, in due rate, delle quali l'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi precedenti e deve essere versato entro il 16 GIUGNO; l'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'ICI calcolato per l'intero anno comprensivo di eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato entro il 16 Dicembre .
E' altresì consentito il pagamento a mezzo della delega bancaria modello F 24 utilizzando gli appositi codici del Ministero che di seguito si riportano: Codice catastale comune: C540 - Codici tributi: cod 3901 per ICI abitazione principale; cod. 3902 terreni agricoli; cod 3903 per ICI aree edificabili; cod 3904 per ICI altri fabbricati.
Il mancato o tardivo versamento dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.13 del D.Lgs. 471/97 nella misura del 30% dell'imposta non versata o tardivamente versata , oltre agli interessi moratori nella misura del 1% calcolati a giorni.
Per provvedere al calcolo del ravvedimento operoso, si veda l'articolo "Ravvedimento operoso".
Torna suDetrazioni di imposta:
- Euro 139,45 per l’abitazione principale.
- Euro 216,92 per l'abitazione principale a favore dei soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico e sociale:
- Nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. fino a Euro 9.500,00;
- Nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. fino a Euro 11.000,00 purché si riscontri una delle seguenti condizioni:
- Famiglie composte soltanto da ultrasessantacinquenni;
- Famiglie con presenza di un componente portatore di handicap, in base alla Legge 104/92 o con invalidità al 100% o non autosufficiente.
- Per le famiglie composte da un unico componente, il reddito I.S.E.E. sarà innalzato di Euro 516,46
- Euro 180,00 per l'abitazione principale a favore dei soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico e sociale:
- Nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. fino a Euro 10.500,00;
- Nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. fino a Euro 11.500,00 purché si riscontri una delle seguenti condizioni:
- Famiglie composte soltanto da ultrasessantacinquenni;
- Famiglie con presenza di un componente portatore di handicap, in base alla Legge 104/92 o con invalidità al 100% o non autosufficiente.
- Per le famiglie composte da un unico componente, il reddito I.S.E.E. sarà innalzato di Euro 516,46.
Torna su
RAVVEDIMENTO OPEROSOai sensi dell'art. 13 del D. LGS. 18.12.1997, n. 472 e della Circolare Mm. Fin. 13.07.1998 n.184/E
In caso di ritardato, insufficiente e omesso versamento la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs, 18.12.1997, n. 471
(vedi allegato) è così ridotta:
SE LA VIOLAZIONE E’ COMMESSA DAL 01.02.2011:
- LA SANZIONE E' RIDOTTA AD 1/10 SE IL RITARDO NON SUPERA 30 GIORNI
- LA SANZIONE E' RIDOTTA AD 1/8 SE IL RITARDO NON SUPERA UN ANNO
SANZIONE PREVISTA PER OMESSA DENUNCIA (ENTRO 90 GIORNI):
- 100% RIDOTTA A 1/10=10% CON UN MINIMO PREVISTO DI 51,65 RIDOTTO A 1/10=EURO 5,16(MINIMO DA PAGARE) INOLTRE SULL'IMPOSTA DOVUTA SI CALCOLANO INTERESSINELLA SEGUENTE MISURA:
- 1,50% CALCOLATO A GIORNI (DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA AL 31.12.2011);
- 2,50% CALCOLATO A GIORNI (DAL 01.01.2012 AL GIORNO IN CUI VIENE EFFETTUATO LO STESSO VERSAMENTO)
NEL BOLLETTINO DI VERSAMENTO SI INDICANO GLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI IMPOSTA NELLO SPECIFICO E L'IMPORTO MAGGIORATO DI INTERESSI E SANZIONI NEL TOTALE DOVUTO
Torna su
Normativa ICI
- D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni
- D.Lgs. n. n. 471, n. 472, n. 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni
- Vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate
- Vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili
- Delibera C.C. n. 17 del 14.03.07
- D.Lgs. 546 del 31.12.92
Ricorso
Nel caso in cui si intenda contestare l'avviso di accertamento emesso dall'Ente, potrà essere proposto ricorso, con le modalità di cui al D.Lgs. 546/92 alla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE.
Il ricorso, in carta bollata da EURO 14,62, deve essere proposto a questo Comune, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso impugnato, mediante notificazione a norma degli artt. 137 e seguenti del c.p.c. oppure mediante consegna diretta o spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.
Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria adita secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546/92.
Calcolo ICI con il servizio online di pagoadesso (permette di effettuare anche soltanto il calcolo)
Allegati:
ani | [Atto notorio inagibilità] | 44 Kb |
cac | [Comunicazione affitti concordati] | 67 Kb |
cr | [Comunicazione ravvedimento] | 1069 Kb |
d2010 | [Denuncia ici 2010] | 48 Kb |
di | [Dichiarazione ici] | 29 Kb |
id2010 | [Istruzioni per la denuncia ici 2010] | 121 Kb |
ma2011 | [Manifesto acconto 2011] | 38 Kb |
mug | [Moduli uso gratuito] | 48 Kb |
rsper | [Sanzioni principali e ridotte ravvedimento (art. 13 D.lgs 18.12.97 n. 471)] | 4 Kb |
Microsoft Word - 093gc11.pdf | [Stima valori medi aree fabbricabili ai fini ICI] | 112 Kb |
tae | [Terreni agricoli esenti] | 84 Kb |