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RAVVEDIMENTO OPEROSO

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RAVVEDIMENTO OPEROSO

Variazione tasso di interesse legale

Dal 1° gennaio 2020  il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,05% annuo ( Decreto 12 dicembre 2019) 

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Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare interessi e sanzioni ridotte  sulla base del numero di giorni di ritardo (scema allegato)

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del http://www.amministrazionicomunali.it/graphic/icons/pdf_12.gifdecreto legislativo 472/97

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

In allegato lo schema per l'applicazione delle sanzioni relative al ravvedimento operoso "lunghissimo"

 

L'Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
 
Tel. 0571 661238 - 0571 661239 - 0571 661314 - 0571 661277
Fax 0571  661201
 
La modulistica può essere scaricata fra i documenti di seguito allegati a fondo pagina.
Allegati:
Scarica questo file (Tabella ravvedimento.pdf)TABELLA RAVVEDIMENTO OPEROSO "LUNGHISSIMO"[TABELLA RAVVEDIMENTO OPEROSO "LUNGHISSIMO"]744 Kb
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 15 Giugno 2020 13:17 )
 
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