ALLEGATO “A”
REGOLAMENTO PER L'ARTE IN STRADA
(approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.48/2011 del __________)
ART. 1- Oggetto del regolamento
Il presente regolamento riguarda esclusivamente l’arte di strada, come definita al seguente art. 2 comma 1°; lo spettacolo di strada, come definito al seguente art. 2 comma 2°, è disciplinato dal Regolamento relativo agli spettacoli viaggianti.
Il presente Regolamento non si applica agli spettacoli svolti in occasione della manifestazione “Mercantia”.
ART. 2 – Definizione di Artisti di strada
Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:
- figurative (ritrattisti, caricaturisti, pittori, madonnari),
- musicali (esclusivamente con strumenti non amplificati),
- recitative,
- giochi di abilità, prestigio, mangiafuoco, saltimbanchi, giocolieri.
Per spettacolo di strada si intende quanto definito nell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 4 della Legge 337/1968 (spettacolo di strada: “Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150").
ART. 3 – Luoghi e periodi in cui è consentito l’esercizio dell’arte di strada.
E’ consentito il libero esercizio dell’arte e dello spettacolo di strada sul territorio comunale negli spazi, nei periodi e negli orari individuati con successivo e separato atto della Giunta Comunale.
E’ comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale con specifico provvedimento, consentire orari più ampi ovvero vietare temporaneamente l'arte di strada in particolari circostanze.
Articolo 4 - Condizioni per l'esercizio dell'arte di strada.
L’artista di strada che intenda esibirsi sul territorio del Comune di Certaldo deve presentare, anche il giorno stesso della prevista esibizione, comunicazione alla Polizia Municipale. In base a tale comunicazione la Polizia Municipale riscuote la dovuta somma a titolo di T.O.S.A.P.; la relativa ricevuta di pagamento costituisce a tutti gli effetti concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
Gli artisti di strada dovranno rispettare le seguenti condizioni:
a) non venga esercitato il commercio ambulante;
b) non sia impedita o ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali, a passi carrabili o a proprietà private e non vengano ostacolate o danneggiate le attività commerciali fisse o ambulanti autorizzate;
c) non siano svolti spettacoli nelle immediate vicinanze di luoghi di culto in orari coincidenti con funzioni religiose o di culto;
d) sia rispettato il decoro e la pulizia dello spazio pubblico interessato;
e) Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai “Madonnari”, devono essere usati materiali che non danneggino i selciati. E’ comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio. E’ altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall’Amministrazione comunale.
f) non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti: le emissioni sonore non devono superare i limiti previsti dal Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico né risultare,
comunque, eccessive per le caratteristiche dello spazio in cui avvengono le esibizioni;
g) non si chieda il pagamento di biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere offerte;
h) l'esibizione dell’artista di strada, essendo per sua natura destinata ad un pubblico di passaggio, non potrà durare per più di due ore continuative;
i) l’artista di strada, una volta terminata la sua rappresentazione, potrà esibirsi in altro luogo, anche lo stesso giorno, purché tale luogo sia distante almeno 100 mt. da quello della precedente rappresentazione e non potrà esibirsi, nello stesso giorno, per più di una volta nello stesso posto.
l) Lo spazio occupato non può eccedere i 2 metri quadrati e può essere occupato solo con strumenti attinenti lo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dello stesso; Lo spazio dove si svolge lo spettacolo non può essere occupato prima dell’inizio dello spettacolo stesso.
m) Non potrà essere utilizzato spazio adibito a stazionamento per veicoli se non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale.
n) E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo di strada.
E’ vietata l’attività diretta a speculare sull’altrui credulità o pregiudizi (indovini,
ciarlatani, cartomanti e simili).
o) L'artista di strada è responsabile della pulizia e di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.
Articolo 5 - Disciplina finale
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.