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Enti controllati Amministrazione trasparente

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Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla

amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli

amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria

indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle

attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in

controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni

pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste

riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei

componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di

cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla

ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata

dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio

dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi

tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente

e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al

comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai

soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 .

Ultimo aggiornamento ( Martedì 01 Ottobre 2013 15:06 )
 
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