80% | China (4) | |
20% | United States (1) |
Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla
amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria
indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in
controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni
pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste
riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di
cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla
ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi
tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente
e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al
comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai
soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 .