OGGETTO: IMMOBILI COMUNALI – Centro Polivalente – Regolamento per la concessione in uso – Modifica ed approvazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto “IMMOBILI COMUNALI – Centro Polivalente – Regolamento per la concessione in uso – Modifica ed approvazione.”;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 del responsabile del settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:
PRESENTI n. 14
VOTANTI n. 14
VOTI FAVOREVOLI n. 14
VOTI CONTRARI nessuno
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:
“IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione C.C. N. 18 del 14.03.2005 con la quale venne approvato il Regolamento per la concessione in uso dell’immobile Comunale denominato “Centro Polivalente” ;
ACCERTATO che la struttura in questione viene gestita in economia dal mese di marzo 2005 e considerate le esperienze maturate nelle concessioni d’uso autorizzate fino ad oggi;
CONSTATATA la necessità di adeguare il Regolamento esistente al fine di migliorarne l’uso in relazione a taluni aspetti non regolamentati inizialmente e per ottimizzare i tempi in quanto gestito in economia;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42 comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n° 267/2000;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
TESTO ORIGINARIO ARTICOLO DI REGOLAMENTO |
TESTO MODIFICATO ARTICOLO DI REGOLAMENTO |
Art. 3 Soggetti utilizzatori 3.1 L’Amministrazione Comunale ha, sempre e comunque, l’uso prioritario dei locali del Centro Comunale Polivalente per scopi istituzionali. 3.2 Il Centro Comunale Polivalente, qualora non utilizzato direttamente dalla Amministrazione Comunale, può essere concesso in uso per manifestazioni indette dalle associazioni sportive, culturali, ricreative e di volontariato senza scopo di lucro e dai partiti politici.
3.3 Nei periodi di mancata utilizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale e delle associazioni o partiti politici di cui al comma precedente, l’uso dell’edificio e delle sue pertinenze può essere concesso per manifestazioni promosse da privati a scopo commerciale o ricreativo, per feste private e catering. 3.4 E’ fatto assoluto divieto di usare le strutture per attività e manifestazioni contro la morale o l’ordine pubblico oppure non coerenti con la destinazione d’uso. La valutazione circa l’ammissibilità della richiesta compete all’Amministrazione Comunale. 3.5 Potranno essere installati attrezzi o cartelloni pubblicitari in armonia con le vigenti disposizioni di legge. Autorizzazioni e competenze spettano al Comune.
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Art. 3 Soggetti utilizzatori 3.1 L’Amministrazione Comunale ha, sempre e comunque, l’uso prioritario dei locali del Centro Comunale Polivalente per scopi istituzionali. 3.2 Il Centro Comunale Polivalente, qualora non utilizzato direttamente dalla Amministrazione Comunale, può essere concesso in uso ad Istituzioni, Associazioni sportive, culturali, ricreative e di volontariato senza scopo di lucro e dai partiti politici.
3.3 Nei periodi di mancata utilizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale e delle associazioni o partiti politici di cui al comma precedente, l’uso dell’edificio e delle sue pertinenze può essere concesso per manifestazioni promosse da privati a scopo commerciale o ricreativo, per feste private e catering. 3.4 E’ fatto assoluto divieto di usare le strutture per attività e manifestazioni contro la morale o l’ordine pubblico oppure non coerenti con la destinazione d’uso. La valutazione circa l’ammissibilità della richiesta compete all’Amministrazione Comunale. 3.5 Potranno essere installati attrezzi o cartelloni pubblicitari in armonia con le vigenti disposizioni di legge. Autorizzazioni e competenze spettano al Comune.
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TESTO ORIGINARIO ARTICOLO DI REGOLAMENTO |
TESTO MODIFICATO ARTICOLO DI REGOLAMENTO |
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Art. 7 Concessione 7.1 Fermo restando la copertura dei costi di gestione, salvo diversa disposizione legislativa, il Comune si riserva la facoltà di concedere gratuitamente, o comunque applicando particolari agevolazioni, l’utilizzo della struttura da parte di associazioni operanti nel territorio comunale senza fini di lucro e di partiti politici. 7.2 L’Amministrazione Comunale rilascia l’autorizzazione all’uso della struttura previo:
7.3 La cauzione rimane vincolata al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dalla concessione e verrà restituita alla scadenza dopo la verifica dello stato dei locali. 7.4 La Giunta Comunale determina con proprio atto l’ammontare dei canoni e della cauzione, fissando i criteri per le concessioni a titolo gratuito o agevolate.
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Art. 7 Concessione 7.1 Fermo restando la copertura dei costi di gestione, salvo diversa disposizione legislativa, il Comune si riserva la facoltà di concedere gratuitamente, o comunque applicando particolari agevolazioni, l’utilizzo della struttura da parte di istituzioni e associazioni operanti nel territorio comunale senza fini di lucro e di partiti politici. 7.2 L’Amministrazione Comunale rilascia l’autorizzazione all’uso della struttura previo:
7.3 La cauzione rimane vincolata al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dalla concessione e verrà restituita alla scadenza dopo la verifica dello stato dei locali. 7.4 La Giunta Comunale determina con proprio atto l’ammontare dei canoni e della cauzione, fissando i criteri per le concessioni a titolo gratuito o agevolate. 7.5 In caso di disdetta formale della richiesta da 10 a 1 giorno prima della consegna delle chiavi verrà richiesto il versamento di una somma a titolo di penale. Qualora la disdetta, anche dovuta a cause di forza maggiore, avvenga 24 ore prima dell’evento, il canone versato per la concessione non verrà rimborsato.
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TESTO ORIGINARIO ARTICOLO DI REGOLAMENTO |
TESTO MODIFICATO ARTICOLO DI REGOLAMENTO |
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Art. 8 Modalità di utilizzo della struttura 8.1 Nell’utilizzo della struttura il concessionario deve garantire l’osservanza delle seguenti disposizioni:
8.2 Il concessionario sarà inoltre responsabile, al termine della riunione o manifestazione, o quant’altro, delle spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura attenta dei vari ingressi, comprese le finestre.
8.3 Nel caso in cui il concessionario utilizzi, per la somministrazione di alimenti e bevande, le attrezzature in eventuale dotazione alla struttura, è obbligato all’osservanza delle norme vigenti in materia sanitaria. 8.4 Nel caso di utilizzo dei locali per attività espositive, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa di assicurazione a tutela delle opere o beni esposti, salvo dichiarazione del concessionario che gli stessi siano privi di significativo valore economico, fermo restando che il Comune è esonerato da ogni responsabilità. 8.5 Nel caso di utilizzo delle strutture per iniziative ricreative (feste) il concessionario dovrà attenersi alle norme del vigente Regolamento di Polizia Urbana e al pagamento dei diritti SIAE ove necessario. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere all’acquisizione di eventuali licenze o autorizzazioni qualora le stesse siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative. 8.6 L’allestimento delle predette esposizioni ed il ripristino dei locali è a totale carico del concessionario.
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Art. 8 Modalità di utilizzo della struttura 8.1 Nell’utilizzo della struttura il concessionario deve garantire l’osservanza delle seguenti disposizioni:
impianti fissi o mobili senza il preventivo consenso dell’amministrazione comunale; eventuali strutture ed impianti autorizzati dovranno essere rimossi al termine della concessione;
Sarà cura del concessionario effettuare in proprio le pulizie o pagarne la realizzazione direttamente alla ditta appaltatrice delle pulizie per l’Amministrazione al medesimo prezzo riservato all’Ente che dovrà essere preventivamente comunicato al richiedente. In caso di pulizie effettuate in proprio dal concessionario, qualora al momento della riconsegna delle chiavi sia riscontrata dall’Ufficio competente una pulizia non accurata dei locali, il Comune incaricherà direttamente la propria ditta appaltatrice per le pulizie e si rivarrà sulla cauzione per sostenere le spese derivanti dalla mancata pulizia dell’area.
8.2 Al termine della riunione o manifestazione o quant’altro, e comunque prima della riconsegna delle chiavi della struttura, il concessionario sarà inoltre responsabile di quanto segue:
8.3 Nel caso in cui il concessionario utilizzi, per la somministrazione di alimenti e bevande, le attrezzature in eventuale dotazione alla struttura, è obbligato all’osservanza delle norme vigenti in materia sanitaria. 8.4 Nel caso di utilizzo dei locali per attività espositive, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a tutela delle opere o beni esposti, salvo dichiarazione del concessionario che gli stessi siano privi di significativo valore economico, fermo restando che il Comune è esonerato da ogni responsabilità.
8.5 Nel caso di utilizzo delle strutture per iniziative ricreative (feste) il concessionario dovrà attenersi alle norme del vigente Regolamento di Polizia Urbana e al pagamento dei diritti SIAE ove necessario. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere all’acquisizione di eventuali licenze o autorizzazioni qualora le stesse siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative. 8.6 L’allestimento delle predette esposizioni ed il ripristino dei locali è a totale carico del concessionario.
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TESTO ORIGINARIO ARTICOLO DI REGOLAMENTO |
TESTO MODIFICATO ARTICOLO DI REGOLAMENTO |
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Art. 9 Consegna e riconsegna della struttura 9.1 Alla consegna e alla riconsegna della struttura deve essere redatto in contraddittorio con il concessionario l’inventario dei beni.
9.2 La struttura affidata in gestione deve essere conservata in ottimo stato di funzionamento con l’obbligo di riconsegnarla, alla scadenza, in perfetta efficienza e stato di conservazione. 9.3 Il concessionario è responsabile del mancato rispetto da parte degli utenti della struttura dei contenuti del presente Regolamento. 9.4 E’ fatto obbligo al concessionario di eseguire l’accurata pulizia dei locali e delle attrezzature, l’apertura e la chiusura e di provvedere al coordinamento delle attività. 9.5 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione in caso di gravi inadempienze nella manutenzione o nella gestione delle strutture accertate dall’Amministrazione stessa o in caso di scioglimento o cessazione dell’attività del gestore.
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Art. 9 Consegna e riconsegna della struttura 9.1 Alla consegna e alla riconsegna della struttura deve essere redatto in contraddittorio con il concessionario l’inventario dei beni. Al momento della consegna delle chiavi il richiedente verifica lo stato dei locali e qualora siano riscontrate delle anomalie non verbalizzate in precedenza dall’Amministrazione Comunale, deve darne comunicazione all’Ufficio competente entro 12 ore successive alla consegna delle chiavi. In caso di mancata comunicazione il concessionario che per ultimo ha utilizzato i locali verrà ritenuto responsabile di eventuali danni qualora non vi siano segni di scasso o vandalismo. 9.2 La struttura affidata in gestione deve essere conservata in ottimo stato di funzionamento con l’obbligo di riconsegnarla, alla scadenza, in perfetta efficienza e stato di conservazione. 9.3 Il concessionario è responsabile del mancato rispetto da parte degli utenti della struttura dei contenuti del presente Regolamento. 9.4 E’ fatto obbligo al concessionario di eseguire l’accurata pulizia dei locali e delle attrezzature, l’apertura e la chiusura e di provvedere al coordinamento delle attività. 9.5 L’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione in caso di gravi inadempienze nella manutenzione o nella gestione delle strutture accertate dall’Amministrazione stessa o in caso di scioglimento o cessazione dell’attività del gestore. 9.6 Eventuali oggetti di proprietà o comunque introdotti dal concessionario presenti all’interno o all’esterno del Centro Polivalente al momento della riconsegna delle chiavi saranno rimosse dall’Amministrazione Comunale con spese a carico del concessionario rivalendosi sulla cauzione versata.
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Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:
PRESENTI n. 14
VOTANTI n. 14
VOTI FAVOREVOLI n. 14
VOTI CONTRARI nessuno
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.