Regolamento spettacoli viaggianti

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Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante e circo equestre

(Approvato con Delibera C.C. n.47 del 31/05/2011)
entrato in vigore il _____________

 

 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI.

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e s.m.i. e relative norme di attuazione, l’esercizio nel territorio del Comune di Certaldo di attività dello spettacolo viaggiante e circo equestre.

2. Sono «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministerialeai sensi dell'art.4 della Legge 18/03/1968, n.337.

3. Per «attrazione» deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione IA dell'apposito elenco ministeriale.

4. Sono "giochi o accessori" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito/numero telefonico.

5. Per "CIRCO EQUESTRE" si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sui cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

6. Per "GESTORE" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art.69 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

7. Per "CONDUTTORE" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

 

 

ART. 2 – NORME GENERALI.

1. L'esercizio delle attività di cui all’art. 1 è soggetta a:

A) autorizzazione a carattere permanente di cui all'art.69 T.U.L.P.S. rilasciata del Comune in cui l’esercente ha sede legale; il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al possesso da parte dell’esercente dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.

B) autorizzazione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art.69 T.U.L.P.S., rilasciata dal Comune in cui si intende esercitare temporaneamente l’attività con le attrazioni ricomprese nell’autorizzazione permanente.

2. Tutte le attività devono risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo.

3. In caso di subingresso in un’attività esistente, il nuovo titolare deve ottenere da parte del Comune competente il cambio di titolarità dell’autorizzazione a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo.

 

 

ART. 3 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’.

Le attività di cui all’art. 1 possono essere esercitate:

A) all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art.9 della legge 337/68 e s.m.i. L'elenco di tali aree sarà individuato con successivo atto dalla Giunta Comunale e verrà aggiornato almeno una volta all'anno. Per ogni area l'elenco dovrà prevedere:

  1. la categoria dell’attrazione (piccola, media o grande);

  2. il numero massimo delle attrazioni ivi collocabili;

  3. gli orari di esercizio;

  4. eventuali periodi in cui le attività non possono essere esercitate.

L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione. L’atto della Giunta deve, altresì, individuare gli spazi in cui dovranno trovare collocazione le eventuali carovane al seguito dell’attività.

B) all'aperto su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previo nullaosta da parte del proprietario per l'utilizzo dell'area.

C) al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla pubblica sicurezza e prevenzione incendi.

 

 

ART. 4 – TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’.

1. Chi intende esercitare le attività di cui all’art. 1 sul territorio del Comune di Certaldo deve presentare domanda all’Amministrazione Comunale entro il 31 Gennaio di ogni anno.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l’Amministrazione Comunale predispone apposita graduatoria per ciascuna area in base all’anzianità di presenza nell’area stessa maturata negli ultimi 5 anni con ogni singola attrazione e per ogni singolo periodo (farà fede la documentazione agli atti dell’amministrazione); in caso di parità si procederà a sorteggio mediante un sistema trasparente ed oggettivo definito dall’Ufficio competente. L’Ufficio comunica la graduatoria ai richiedenti; coloro che sono risultati assegnatari devono comunicare l’accettazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione: la mancata risposta entro tale termine sarà considerata rinuncia e sarà autorizzato il primo degli esclusi. Nel caso in cui entro i termini sopra indicati non pervengano domande, l’Amministrazione Comunale può concedere comunque l’autorizzazione all’esercizio di attività, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, a chi presenti domanda nel corso dell’anno, comunque almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.

3. Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di 45 giorni consecutivi con possibilità di proroga fino a 75 giorni totali.

4. Tra la cessazione di un’attività e l’inizio di un’altra nella stessa area dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 45 giorni.

5. Le attività circensi sono ammesse in numero massimo di 3 nell’arco di un anno solare (1° Gennaio – 31 Dicembre) nell’ambito di tutto il territorio comunale. Tra la cessazione di un’attività e l’inizio di un’altra dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 90 giorni. Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di 15 giorni consecutivi con possibilità di proroga fino a 30 giorni totali. Le attività circensi non possono essere esercitate nel mese di Luglio di ciascun anno.

 

 

ART. 5 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO.

  1. Le domande di cui all’art. 4 devono essere presentate al Comune secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 160/2010 e s.m.i.).

  2. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare:

    1. generalità, domicilio del richiedente, recapito postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata;

    2. codice fiscale, partita IVA;

    3. data certa per cui è richiesta l’autorizzazione, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture. In caso di motivata e documentata impossibilità di installare l’attrazione nel periodo assegnato, l’interessato può chiedere con almeno 15 giorni di preavviso il differimento dell’installazione stessa; il Comune, fatta salva la disponibilità dell’area, si riserva la facoltà di accogliere o respingere la richiesta.

    4. Indicazione dell'attrazione/i in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori;

    5. Dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione/plateatico espressa in metri quadrati (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc.;

    6. Numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa;

    7. dichiarazione sulla capienza (solo per i circhi);

    8. dichiarazione circa la categoria di appartenenza.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

          1. Copia dell’autorizzazione permanente rilasciata dal Comune di sede legale dell’impresa;

          2. Autocertificazione del possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente a firma del legale rappresentante e di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza legale dell’impresa;

          3. Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità;

          4. Fotocopia di dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;

          5. Per i circhi, planimetria in scala adeguata, redatta da Tecnico abilitato, riportante la collocazione, sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte destinate agli animali, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);

          6. Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;

          7. codice identificativo attribuito ad ogni singola attrazione, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa;

          8. attestazione pagamento diritti di istruttoria;

          9. valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in materia;

          10. Se l’attività si svolgerà su area privata, nullaosta sottoscritto dal proprietario dell’area;

          11. Per i circhi che impiegano animali dovrà essere allegata anche la documentazione prevista dal vigente Regolamento Comunale per la detenzione ed il mantenimento degli animali nei circhi, nelle mostre itineranti ed in altre attività che prevedono l’impiego di animali per lo spettacolo.

4. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda.

5. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

6. Quando l’attività da autorizzare si deve svolgere su suolo pubblico, il S.U.A.P. trasmette la domanda all’Ufficio Tributi, il quale provvede a calcolare l’ammontare della Tassa di Occupazione di Suoli e Aree Pubbliche, comprensiva anche dell’area occupata da eventuali carovane, ed a comunicarlo al S.U.A.P. Successivamente il S.U.A.P. rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, che sarà ritirata da parte del richiedente al momento della trasmissione al S.U.A.P. dell’attestazione del pagamento della T.O.S.A.P. Tale attestazione di pagamento costituisce a tutti gli effetti concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

 

 

ART. 6 – CAUZIONE.

Quando l’attività si deve svolgere su suolo pubblico, a garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, prima del ritiro dell'autorizzazione all'esercizio il richiedente deve costituire in favore di questa Amministrazione comunale apposita cauzione di importo pari al 50 % dell'importo TOSAP dovuto; tale cauzione deve essere costituita con versamento alla tesoreria. Una volta cessata l’attività, la cauzione sarà restituita dall’Amministrazione Comunale tramite emissione di mandato di pagamento, previ sopralluogo e parere della Polizia Municipale.

 

 

ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE.

1. Il provvedimento di concessione ha carattere personale è quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma. In caso di trasgressione, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata e, sia il concessionario che il subconcessionario, saranno esclusi da future concessioni nel Comune di Certaldo per un periodo non inferiore ad anni due.

2. Il Concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa.

3. E' vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Settore competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo. Il titolare della concessione è tenuto comunque a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata sia per quanto riguarda la pulizia che per i ripristini eventualmente necessari.

4. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose od altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata ed è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.

 

 

ART. 8 – SANZIONI.

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 ed alla Legge Regione Toscana 28.12.2000, n. 81.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

A) OCCUPAZIONE NON CORRETTA DEGLI SPAZI CONCESSI NELL'AREA CARAVAN OVVERO OCCUPAZIONE DI SPAZI ESTERNI: Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00

B) DIFFORMITÀ TRA MISURE DICHIARATE DELL'ATTRAZIONE E QUELLE EFFETTIVE RISCONTRABILI AD INSTALLAZIONE AVVENUTA, OVVERO INSTALLAZIONE DELL'ATTRAZIONE PARZIALMENTE O TOTALMENTE AL DI FUORI DEGLI SPAZI CONCESSI:

Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

C) MODIFICHE E/O TRASFORMAZIONI DELL'ATTRAZIONE AUTORIZZATA CHE DETERMININO UNA VARIAZIONE DI TIPOLOGIA DELLA STESSA; SOSTITUZIONE NON AUTORIZZATA DELL'ATTRAZIONE:

Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

D) INOSSERVANZA DELL'ORARIO OBBLIGATORIO DI ESERCIZIO:

Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00

E) PER OGNI ALTRA VIOLAZIONE AL PRESENTE REGOLAMENTO NON SPECIFICAMENTE SANZIONATA DAI COMMI PRECEDENTI

Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00

 

 

ART. 9 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE.

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l’autorizzazione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

2. E' sempre fatta salva la possibilità di sospensione e revoca dell’autorizzazione per violazioni da parte del titolare di norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa.

 

 

ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il termine e la procedura previsti dall’art. 4 commi 1 e 2 del presente Regolamento non si applicano per l’anno 2011.

2. La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul rispetto del presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n.337 del 18/03/1968 ed alle relative circolari ministeriali di attuazione, al D.P.R. 21/04/1994, n.394 e successive modifiche o integrazioni, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché lo Statuto e quelle degli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

 

 

ART. 11- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo della Giunta Comunale di cui all’art. 3.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Ultimo aggiornamento ( Martedì 04 Maggio 2021 11:42 )