Programmazione delle attività di somministrazione di Alimenti e Bevande

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Il sottoscritto Assessore Roberto Borghini propone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

 

La presente proposta viene avanzata al fine di programmare l’apertura di nuovi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande per promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria del settore e al contempo garantire al meglio il consumatore finale.

 

Propone altresì la immediata eseguibilità.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la L.R. del 7 febbraio 2005 n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”, che all’art. 43 comma 2 disponeva “Gli atti di programmazione comunale prevedono criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici, anche relativi alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, oppure prevedono elementi qualitativi…”;

VISTA la L. 4 agosto 2006 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” che, nella parte relativa al settore commerciale della somministrazione alimenti e bevande stabiliva condizioni per garantire un regime di libera concorrenza, pur non eliminando la possibilità di ricorrere, nella programmazione comunale di tali attività, a parametri anche numerici;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 24.05.2007 con la quale sono stati approvati i seguenti atti:

VISTA la legge del 2 aprile 2007 n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, che ribadisce e rinforza le disposizioni contenute nella L.248/2006 enunciando principi fondati sulla liberalizzazione delle attività economiche con l’eliminazione di contingenti numerici ed altri elementi di ostacolo alla libera concorrenza tra imprese;

VISTA la L.R. 28/2005 come modificata dalla L.R. del 5 giugno 2007 n. 34 “Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (“Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree publiche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”)”;

VISTO in particolare l’art. 43 bis della citata L.R. 34/2007 che così recita:

1.“Il comune, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi: a) evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all’adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici; b) vocazione delle diverse aree territoriali; c)salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione; d) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII.

2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, all’impatto ambientale e all’adesione a disciplinari di qualità, anche relativi alla qualificazione professionale degli esercenti.

TENUTO CONTO della segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 07/06/2007 dove si afferma “che il mantenimento di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali di somministrazione di alimenti e bevande fondati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi favorisce la cristallizzazione degli assetti esistenti, arrestando in modo artificioso l’evoluzione dell’offerta in tale ambito di attività… ed è suscettibile di determinare effetti discriminatori penalizzanti nei confronti degli operatori appartenenti a questa categoria rispetto agli altri operatori commerciali”;

PRESO ATTO che le modifiche apportate alla L.R. 28/2005 dalla L.R. 34/2007, coerentemente con la L. 40/2007 e con le indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, hanno eliminato completamente e definitivamente qualunque limitazione amministrativa consistente in parametri numerici o altri contingenti per la programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, lasciando al consumatore, e dunque al mercato, la selezione dei vari esercizi;

RILEVATO che gli indirizzi dettati dalla L.R 28/2005, come modificata dalla L.R. 34/2007, mirano a promuovere la valorizzazione del territorio, secondo le sue specificità, attraverso la presenza di esercizi di somministrazione qualificati;

RITENUTO pertanto necessario adeguare gli atti di programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande prevedendo esclusivamente requisiti secondo gli indirizzi della L.R. 28/2005 come modificata dalla L.R. 34/2007;

PRESO ATTO dei criteri generali individuati nel corso della riunione tenutasi presso il Circondario Empolese-Valdelsa in data 06 febbraio 2008;

PRESO ATTO della concertazione della presente proposta con i rappresentanti delle categorie di settore nell’incontro del 25 febbraio 2008;

VISTI i pareri espressi dalla Confcommercio e dalla Confesercenti rispettivamente con note pervenute in data 9/05/2008 prot. 9010 e 13/05/2008 prot. 9199 relativa alla dotazione dei parcheggi;

RITENUTO di non accogliere la proposta di 1 posto auto ogni 6 mq avanzata dalla Confesercenti relativamente alla zona 1 in quanto, considerato che il Regolamento Comunale di igiene in materia di alimenti e bevande prevede una superficie di somministrazione minima di 1 mq per ciascun posto a tavola, si ritiene che la proporzione di un posto auto ogni 4 posti tavola e cioè ogni 4 mq di superficie di somministrazione risponda in modo migliore alle esigenze degli avventori. Si ritiene invece di accettare la proposta per la zona 2 in quanto trattandosi di una zona costituita da aree urbane si può ipotizzare che una parte degli avventori raggiungano l’esercizio di somministrazione a piedi.

 

DELIBERA

  1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’atto di programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Certaldo (Allegato 1);

  2. che con l’entrata in vigore della presente Deliberazione cessano di avere efficacia tutti gli atti regolamentari e di indirizzo in contrasto con il presente provvedimento;

Allegato 1

PROGRAMMAZIONE COMUNALE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL COMUNE DI CERTALDO

 

 

Indice

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Zonizzazione

Art. 3 – Abilitazione all’esercizio dell’attività: avvio, subingresso, trasferimento

Art. 4 – Controlli

Art. 5 – Mancato rispetto dei requisiti

Art. 6 – Validità della programmazione

Art. 7 – Rinvio

Art. 8 – Norme transitorie

 

Allegato 1/a - Requisiti per l’abilitazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Allegato 1/b - Requisiti relativi alla dotazione di parcheggi

 

Art.1 – Principi generali

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 della Costituzione.

2. La programmazione comunale è diretta al contemperamento dell’interesse dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle esigenze, anche stagionali, del territorio.

3. L’Amministrazione comunale promuove la semplificazione amministrativa e la riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte di nuovi imprenditori, ed individua requisiti di qualità a tutela del servizio reso alla collettività.

 

Art. 2 – Zonizzazione

Per quanto riguarda la localizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il presente atto di programmazione fa riferimento alla zonizzazione del territorio comunale definita dalla deliberazione CC n.49 del 24.05.2007 come segue:

 

ZONA N. 1 - formata da :

Area di campagna comprendente:zona tra il confine dei Comuni di Castelfiorentino, Montespertoli, Barberino V.E. ed il torrente Agliena, incluso Montebello (escluso zona industriale di Montebello e Fraille), Quercitella (compreso lottizzazione residenziale via Turchini), San Martino, Casale, Pino, Fiano e Marcialla, area compresa tra il confine Comuni di Barberino V.E., San Gimignano, ed il torrente Agliena, incluso Bassetto (compreso la zona industriale) Avanella, Sciano, Bagnano, Megognano e San Donnino;

ZONA N. 2 - formata da:

Area di periferia comprendente: zona tra vicolo della Ghiandaia, via De Amicis, ferrovia, loc. Casanova (zona industriale di Montebello e Fraille), Loc. Montebello e Loc. Quercitella, zona tra la ferrovia e il fiume Elsa, zona tra inizio di via Fiorentina, zona industriale Bassetto (esclusa) ferrovia e torrente Agliena;

ZONA N. 3 - formata da:

Area di centro comprendente: zona compresa tra torrente Agliena, ferrovia, Via De Amicis, vicolo della Ghiandaia, Certaldo Alto;

ZONA N. 4 – formata da:

Borgo Antico di Certaldo Alto (escluse le vie di accesso poste nella zona 3).

 

La zonizzazione è riportata nella planimetria allegata al presente atto (ALLEGATO 2) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Abilitazione all’esercizio dell’attività: avvio, subingresso, trasferimento.

1. Ai fini dell’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale, l’Amministrazione prevede l’adozione di requisiti secondo l’allegato 1/a).

2. L’abilitazione all’esercizio di una nuova attività si attua secondo le disposizioni di seguito riportate:

3. Nel caso di subingresso in un esercizio già avviato che non possiede i requisiti di cui all’allegato 1/a, se chi subentra non effettua modifiche ai locali (o effettua solo manutenzione ordinaria), non è tenuto ad adeguare i medesimi ai nuovi requisiti; se invece chi subentra effettua modifiche ai locali e/o lavori di manutenzione straordinaria, dovrà adeguarsi ai requisiti di cui all’allegato 1/a e garantirne il rispetto in ogni momento, salvo l’adeguamento al requisito della disponibilità del parcheggio.

4. Nel caso di subingresso in un esercizio di somministrazione che già possiede i requisiti di cui all’allegato 1/a, il subentrante dovrà autocertificare il possesso di tali requisiti e garantirne il rispetto in ogni momento.

5. Il trasferimento di un esercizio di somministrazione equivale all’avvio di una nuova attività, pertanto devono essere garantiti i requisiti di cui all’allegato 1/a.

6. Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell’attività previsti dalla L.R. 28/2005.

Art. 4 – Controlli

1. Il controllo della sussistenza e del mantenimento dei requisiti dichiarati viene effettuato dagli uffici comunali preposti al momento della presentazione della dichiarazione di inizio effettivo dell’attività e in qualunque momento di svolgimento dell’attività, anche con controlli a campione.

Art. 5 – Mancato rispetto dei requisiti

1. Nel caso in cui non sussistano o si verifichi il venir meno, durante l’esercizio dell’attività, di anche solo uno dei requisiti di cui all’allegato 1/a, l’Amministrazione procede:

 

  1. a comunicare l’avvio del procedimento diretto alla pronuncia della sospensione dell’attività fino a 30 giorni assegnando all’interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 90 giorni per l’adeguamento;

  2. a pronunciare la sospensione in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato, salva proroga per comprovata necessità, purché richiesta entro la scadenza del predetto termine.

2. In caso di recidiva, l’avvio del procedimento di cui al punto a) è volto all’adozione di un provvedimento di chiusura.

 

3. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla L.R. 28/2005.

 

Art. 6 – Validità della programmazione

1. Il presente atto è efficace dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. I requisiti di cui all’allegato 1/a verranno aggiornati in base agli indirizzi regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande .

 

Art. 7 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della L.R. 28/2005 e successive norme in materia.

Art. 8 – Norme transitorie

1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate in base alla previgente normativa e non ancora attivate non si applicano le disposizioni del presente atto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1/a

 

REQUISITI PER L’INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

 

  1. Requisiti professionali, di cui alla L.R.28/2005 e successive modifiche.

 

  1. Requisiti urbanistici ed edilizi.

 

  1. Requisiti igienico sanitari.

 

  1. Disponibilità del locale.

 

  1. Requisiti obbligatori di rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico.

 

  1. Adozione degli strumenti e delle pratiche necessari per una corretta effettuazione della raccolta differenziata e del risparmio energetico.

 

  1. Disponibilità di parcheggi su area pubblica o privata che varia a seconda della zona (vedi allegato 1/b).

 

  1. Locali accessibili e visitabili secondo la normativa per i portatori di handicap anche in assenza di opere edilizie. Il requisito della visibilità si intende soddisfatto se almeno una sala somministrazione, oltre ad un servizio igienico, sono accessibili.


REQUISITI RELATIVI ALLA DOTAZIONE DI PARCHEGGI

 

 

 

Zona

Descrizione zona

Dotazione parcheggi

- 1 -

Area di campagna comprendente:zona tra il confine dei Comuni di Castelfiorentino, Montespertoli, Barberino V.E. ed il torrente Agliena, incluso Montebello (escluso zona industriale di Montebello e Fraille), Quercitella (compreso lottizzazione residenziale via Turchini), San Martino, Casale, Pino, Fiano e Marcialla, area compresa tra il confine Comuni di Barberino V.E., San Gimignano, ed il torrente Agliena, incluso Bassetto (compreso la zona industriale) Avanella, Sciano, Bagnano, Megognano e San Donnino.

Dotazione di parcheggi su area privata o pubblica, entro 150 metri, rapportata alla superficie di somministrazione nella misura minima di 1 posto auto ogni 4 mq.

- 2 -

Area di periferia comprendente: zona tra vicolo della Ghiandaia, via De Amicis, ferrovia, loc. Casanova (zona industriale di Montebello e Fraille), Loc. Montebello e Loc. Quercitella, zona tra la ferrovia e il fiume Elsa, zona tra inizio di via Fiorentina, zona industriale Bassetto (esclusa) ferrovia e torrente Agliena.

Dotazione di parcheggi su area privata o pubblica, entro 150 metri, rapportata alla superficie di somministrazione nella misura minima di 1 posto auto ogni 6 mq.

- 3 -

Area di centro comprendente: zona compresa tra torrente Agliena, ferrovia, Via De Amicis, vicolo della Ghiandaia, Certaldo Alto.

Deroga al 100%

- 4 -

Borgo antico di Certaldo Alto (escluse le vie di Accesso poste nella zona 3).

Deroga al 100%

 

 

 

 

 

COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

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PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18-08-2000 n° 267, allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

N°........................... del ............................. avente il seguente OGGETTO:

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

 ...............................................……………………………………........................................................

 

 ...............................................……………………………………........................................................

 

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Visto l'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18-08-2000 n° 267, esprimo parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo,........................... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18-08-2000 n° 267.

 

 Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18-08-2000 n° 267.

Certaldo,........................... IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

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