Regolamento per la concessione in uso Centro polivalente

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( N. 18 )

 

OGGETTO: IMMOBILI COMUNALI – Centro polivalente - Regolamento per la concessione in uso - Approvazione

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 172 del 26.11.2001, venne approvato il progetto preliminare dei lavori di costruzione di un centro polivalente presso la zona piscina ai sensi dell’art. 16 della L. 109/94 e s.m.;

- con delibera della Giunta Comunale n. 138 del 07.10.202, venne approvato il progetto definito del suddetto intervento per l’importo complessivo di €. 650.735,03 ;

- con Determinazione del Dirigente Settore LL.PP. 2 n. 155/108 del 12.03.2003, venne approvato il progetto esecutivo dell’opera di realizzazione di un centro polivalente presso la zona piscina per un importo complessivo di €. 650.735,69;

- con contratto di appalto n.rep. 5669 del 30.06.2003, registrato ad Empoli in data 08.07.2003 al n. 1658, i lavori in parola, vennero affidati alla Ditta FRA.DIS del Geom. Di Spirito Francesco & C. sas con sede in Via Po n. 1 – Sant’Antimo (Na), per un importo di €. 422.995,43 oltre IVA nella misura di legge;

Considerato che la struttura è pressoché ultimata ed è necessario definire un regolamento per la sua concessione in uso;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con la seguente votazione espressa in forma palese come per legge:

 

PRESENTI                                                     n. 15

VOTANTI                                                      n. 15

VOTI FAVOREVOLI                        n. 15

VOTI CONTRARI                                         nessuno

 

DELIBERA

 

  1. 1)di approvare, per le motivazioni sopra esposte il seguente “Regolamento per la Concessione in Uso” del nuovo Centro Comunale Polivalente posto nel Viale Matteotti zona piscina:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO COMUNALE POLIVALENTE.- ZONA PISCINA

 

ART. 1 - Oggetto

1.1. II presente regolamento disciplina la concessione d’uso del Centro Comunale Polivalente, di proprietà del Comune di Certaldo, sito in viale Matteotti, della relativa area di pertinenza e della attrezzature in esso contenute.

 

ART. 2 – Uso del Centro Comunale Polivalente

2.1 Il Centro Comunale Polivalente è destinato ad attività culturali e ricreative, mostre, esposizioni, riunioni e convegni, a luogo di riunione delle associazioni e dei gruppi locali, per attività di supporto a manifestazioni culturali, ricreative e sportive, sagre paesane, feste private e catering.

2.2 La struttura è autorizzata dal competente Comando dei VV.FF. e dall’Azienda USL, per le attività di cui al precedente comma come segue:

-          presenza di un numero massimo di persone inferiore a 300;

-          presenza di un numero massimo di persone fino a 150, se le suddette attività comportino anche la somministrazione di alimenti e bevande.

 

ART. 3 – Soggetti utilizzatori

3.1 L'Amministrazione Comunale ha, sempre e comunque, l'uso prioritario dei locali del Centro Comunale Polivalente per scopi istituzionali.

3.2 Il Centro Comunale Polivalente, qualora non utilizzato direttamente dalla Amministrazione Comunale, può essere concesso in uso per manifestazioni indette dalle associazioni sportive, culturali, ricreative e di volontariato senza scopo di lucro e dai partiti politici.

3.3 Nei periodi di mancata utilizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e delle associazioni o partiti politici di cui al comma precedente, l'uso dell'edificio e delle sue pertinenze può essere concesso per manifestazioni promosse da privati a scopo commerciale o ricreativo, per feste private e catering.

3.4 E' fatto assoluto divieto di usare le strutture per attività e manifestazioni contro la morale o l'ordine pubblico oppure non coerenti con la destinazione d'uso. La valutazione circa l'ammissibilità della richiesta compete all'Amministrazione Comunale.

3.5 Potranno essere installati attrezzi o cartelloni pubblicitari in armonia con le vigenti disposizioni di legge. Autorizzazioni e competenze spettano al Comune.

 

ART. 4 - Responsabilità

4.1 L'Amministrazione Comunale non resta responsabile per gli eventuali danni non derivabili dalla proprietà. Il concessionario assume di fronte al Comune la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale da lui medesimo, da eventuali organizzatori, dai dipendenti o da altre persone che accedano a qualunque titolo ai locali, nonché dagli intervenuti a qualsiasi titolo alla manifestazione, con il conseguente obbligo di risarcire eventuali danni materiali e morali causati.

4.2 Il concessionario si obbliga altresì a mantenere indenne il Comune da ogni responsabilità civile e penale e al conseguente obbligo di risarcimento per i danni che possano derivare a persone o a cose a causa e in dipendenza dell'uso dei locali medesimi.

4.3 Il concessionario assume altresì le responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate senza i preventivi permessi e autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o comportino la presenza di un numero di persone superiore a quello autorizzato per la struttura.

4.4 E' a carico esclusivo del concessionario il risarcimento dei danni scaturenti dalle fattispecie sopradescritte.

 

ART. 5 - Richiesta di utilizzazione della struttura

5.1 La richiesta di concessione in uso, dovrà essere indirizzata al Responsabile del competente Ufficio Comunale, firmata dal legale rappresentante dell'Ente o della Associazione organizzatrice o dal richiedente e dovrà pervenire:

-          per i soggetti di cui all’art. 3 punto 2 del presente Regolamento, entro il 30 Novembre dell’anno precedente, al fine di poter programmare un calendario di utilizzi della struttura per tutto l’anno successivo. Per motivate ed imprevedibili esigenze, potranno essere presentate richieste anche oltre il predetto termine.

-          per i soggetti di cui all’art. 3 punto 3 del presente Regolamento, almeno 15 giorni prima del previsto utilizzo (da intendersi esclusivamente nei periodi non previsti nel calendario di cui sopra o comunque non utilizzati dall’A.C.).

 

Nella richiesta dovranno essere specificati:

- i tempi e l'orario di utilizzo;

- l'attività o la manifestazione da realizzarsi;

- dichiarazione di conoscere, osservare ed accettare le prescrizioni del presente regolamento, delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici spettacoli e preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

- l’impegno a versare prima dell'inizio dell'uso il relativo canone e a prestare cauzione;

- la dichiarazione di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose in occasione dello svolgimento di attività o manifestazioni;

- l’impegno a stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (riferita all’attività svolta dal richiedente).

5.2 Nel caso di richiesta di Associazioni e di partiti politici o di privati cittadini per uno stesso periodo, avranno la prevalenza le Associazioni e i partiti politici.

5.3 Nel caso di richiesta di più privati cittadini per uno stesso periodo, verrà privilegiato chi ha presentato prima la domanda e farà fede il numero di protocollo.

 

ART. 6 - Criteri per la concessione d’uso alle associazioni e partiti politici

6.1. Nel caso di richiesta di più associazioni o di partiti politici per uno stesso periodo l’ A.C. convocherà tutte le associazioni che hanno inoltrato richiesta di concessione per coordinare e armonizzare le varie esigenze in accordo con tutti i soggetti suddetti. In caso di mancato accordo l’A.C. stabilirà il calendario delle concessioni a suo insindacabile giudizio.

 

ART. 7 – Concessione

7.1 Fermo restando, la copertura dei costi di gestione, salvo diversa disposizione legislativa, il Comune si riserva la facoltà di concedere gratuitamente, o comunque applicando particolari agevolazioni, l'utilizzo della struttura da parte di associazioni operanti nel territorio comunale senza fini di lucro e di partiti politici.

7.2 L’Amministrazione Comunale rilascia l'autorizzazione all'uso della struttura previo:

  1. 1)versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione;
  2. 2)deposito di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (riferita all’attività svolta dal richiedente);
  3. 3)nel caso di concessione gratuita: versamento dei costi di gestione riferiti al periodo di utilizzazione
  4. 4)salvo il caso di concessione gratuita: versamento di un canone comprensivo anche dei costi di gestione;

7.3 La cauzione rimane vincolata al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dalla concessione e verrà restituita alla scadenza dopo la verifica dello stato dei locali.

7.4 La Giunta Comunale determina con proprio atto l’ammontare dei canoni e della cauzione, fissando i criteri per le concessioni a titolo gratuito o agevolate.

 

ART. 8 - Modalità di utilizzo della struttura

8.1 Nell'utilizzo della struttura il concessionario deve garantire l’osservanza delle seguenti disposizioni:

  1. a)uso corretto delle attrezzature e dei locali;
  2. b)rispetto del divieto di apportare modifiche ad impianti fìssi o mobili;
  3. c)rispetto del divieto di introdurre altri impianti fissi o mobili senza il preventivo consenso dell'amministrazione comunale; eventuali strutture ed impianti autorizzati dovranno essere rimossi al termine della concessione;
  4. d)mantenimento delle finalità per cui l'uso è stato concesso;
  5. e)rispetto del calendario d'uso nonché degli orari concordati;
  6. f)segnalazione immediata all'Amministrazione comunale di eventuali danni riscontrati o provocati;
  7. g)presenza del concessionario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso al fine di garantire l'osservanza del presente Regolamento;
  8. h)comunicazione del referente del concessionario responsabile dell’utilizzo dell’impianto di allarme, al quale verrà comunicato, con obbligo di riservatezza il codice di accesso.
  9. i)rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare delle disposizioni relative al divieto di fumare in ambienti aperti al pubblico;
  10. j)riconsegna dei locali, delle attrezzature e degli arredi concessi in perfetto stato al termine dell'uso, compresa l’accurata pulizia con prodotti idonei.

8.2 Il concessionario sarà inoltre responsabile, al termine della riunione o manifestazione, o quant’altro, dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura attenta dei vari ingressi, comprese le finestre.

8.3 Nel caso in cui il concessionario utilizzi, per la somministrazione di alimenti e bevande, le attrezzature in eventuale dotazione alla struttura, è obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia sanitaria.

9.4 Nel caso di utilizzo dei locali per attività espositive, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa di assicurazione a tutela delle opere o beni esposti, salvo dichiarazione del concessionario che gli stessi siano privi di significativo valore economico, fermo restando che il Comune è esonerato da ogni responsabilità.

9.5 Nel caso di utilizzo delle strutture per iniziative ricreative (feste) il concessionario dovrà attenersi alle norme del vigente Regolamento di Polizia Urbana e al pagamento dei diritti SIAE ove necessario. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere all'acquisizione di eventuali licenze o autorizzazioni qualora le stesse siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative.

9.6 L'allestimento delle predette esposizioni ed il ripristino dei locali è a totale carico del concessionario.

 

ART. 9 - Consegna e riconsegna della struttura .

9.1 Alla consegna e alla riconsegna della struttura deve essere redatto in contraddittorio con il concessionario l'inventario dei beni.

9.2 La struttura affidata in gestione deve essere conservata in ottimo stato di funzionamento, con l'obbligo di riconsegnarla, alla scadenza, in perfetta efficienza e stato di conservazione.

9.3 Il concessionario è responsabile del mancato rispetto da parte degli utenti della struttura dei contenuti del presente Regolamento.

9.4 E’ fatto obbligo al concessionario di eseguire l’accurata pulizia dei locali e delle attrezzature, l'apertura e chiusura e di provvedere al coordinamento delle attività.

9.5 l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione in caso di gravi inadempienze nella manutenzione o nella gestione delle strutture accertate dall'Amministrazione stessa o in caso di scioglimento o cessazione dell'attività del gestore.

 

ART.10 - Controlli

10.1 II Comune vigilerà sulla buona conservazione della struttura e contesterà al concessionario eventuali inadempienze agli obblighi contenuti nel presente Regolamento. Qualora le inadempienze non vengano sanate nei tempi richiesti si procederà alla revoca della concessione.

 

ART 11 - Revoca del provvedimento di concessione

11.1 L’Amministrazione Comunale può revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione concessa qualora sussistano o sopraggiungono ragioni di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi.

11.2 L’Amministrazione Comunale può revocare la concessione, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere a nessun titolo:

- per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento;

- per cattivo uso delle attrezzature, degli immobili ed arredi avuti in concessione;

11.3 L’Amministrazione Comunale può, altresì, sospendere o revocare in ogni momento la concessione ogni qualvolta sussista la necessità, a causa di esigenze pubbliche inderogabili ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse, di disporre dei locali ed immobili dati in concessione. In tale evenienza il Responsabile del Servizio deve farne immediata comunicazione al concessionario, al quale spetta, esclusivamente, il rimborso della tariffa corrisposta per l'uso della struttura. I suddetti provvedimenti non fanno venir meno il diritto del Comune di rivalersi su Concessionario per qualsiasi atto in danno ai beni compiuto dallo stesso o da altri utenti soggetti alla sua vigilanza

 

ART. 12 - Rinvio

12.1 Per quanto non espressamente sopra previsto, si richiamano le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali.

 

 

  1. 2)Di stabilire che, solo per l’anno corrente, le richieste saranno presentate in deroga al termine del 30 Novembre di cui all’art. 5 del suddetto regolamento.

 

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI                                                                 n. 15

VOTANTI                                                                  n. 15

VOTI FAVOREVOLI                                   n. 15

VOTI CONTRARI                                                     nessuno.

 

DELIBERA

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 29 Luglio 2011 09:12 )